| PREMESSA:
tutte le nostre installazioni sono effettuate e certificate da TecnoTel Telecomunicaizoni,
(Autorizzazione del ministero delle Comunicazioni N° FI348)
Vi invitiamo a prendere visione della normativa
in merito all'installazione e allacciamento di centralini telefonici, terminali,
sistemi e reti per telecomunicazioni
Per approfondimenti siamo a completa disposizione.
La legge 109 del
28/3/91, unitamente al D.M. 314 del 23/5/92, regolamentano l'installazione,
la manutenzione e l'allaccio di terminali, impianti e reti per telecomunicazioni.
Fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore acquisti apparecchiature "a spina"
e quindi autoinstallanti fino a 2 linee, ogni altra installazione di impianti,
reti, o apparati per telecomunicazione,
è soggetta alla normativa di cui sopra.
Ogni installazione, in base alla tecnologia utilizzata o al suo dimensionamento,
deve essere eseguita da un'impresa con adeguata abilitazione (detta in gergo
"autorizzazione
ministeriale").
La mancata osservanza della norma, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
a carico dell'utilizzatore finale, che affida il lavoro ad azienda priva dell'abilitazione.
LEGGE 28 marzo 1991, n.109
(G.U. 6 aprile
1991 nr.81)
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti
telefonici interni.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1.Gli abbonati hanno facoltà di
approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con
la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del
servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione
e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Non sono consentiti l'installazione
e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che noti risultino
omologate ai sensi della normativa in vigore.
3. All'installazione, al collaudo,
all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire
nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per
mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione
di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni
statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali
anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.
4. I materiali e le apparecchiatura
di telecomunicazioni soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti
debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del
provvedimento amministrativo di omologazione.
5. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni
e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti,
in particolare:
a) i requisiti che le imprese
che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere
per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;
b) le prescrizioni per l'installazione,
il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiatura terminali;
c) il contenuto e le modalità
delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato
ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;
d) i casi in cui, in ragione
della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può
provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);
e) le modalità per la sorveglianza,
da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature
ad essa collegate;
f) le modalità e i
tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore
del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle
apparecchiature terminali.
g) l'adozione, previa diffida,
dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma
3;
h) l'adozione, previa diffida,
dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento
nei confronti degli utenti.
Art. 2
1. Chiunque viola le disposizioni
dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire diecimilioni.
2. Qualora la violazione riguardi
la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 è altresì disposta la confisca delle
apparecchiature.
Art. 3.
1. Il gestore del servizio pubblico
adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della
presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 4.
1. Sono abrogati, in particolare,
gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e gli articoli
105, 107 e 108 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III
del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, Sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
MARTELLI
D.M. 23 maggio 1992, n. 314
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.)
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29
marzo 1973, n. 156; Adotta il seguente regolamento:
Art.
1
1.
Ai sensi
del presente decreto si intendono per:
a.
«apparecchiatura
terminale»: l’apparecchiatura d’utente destinata ad essere collegata direttamente
o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di
telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento
o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante
un
sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
b.
«punto
terminale di rete»: l’insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche
d’accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono
necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente
per il suo tramite;
c.
«impianto
interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo privato, quale definito dall’art.
183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall’art.
45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature
terminali,
nonché‚ dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della
rete pubblica.
2.
Le funzioni
tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione,
di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione
e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.
Art. 2
1.
I punti
terminali per l’accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli
allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del
presente decreto.
2.
Per
i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall’antenna
fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate
dall’utente.
Art. 3
1.
L’installazione, il
collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali,
omologate con la procedura di cui all’allegato 11, parte integrante del presente
decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese
autorizzate ai sensi dell’art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per
la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
2.
Ultimata
l’installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità
dell’impianto secondo la capacità ed il tipo dell’impianto stesso e le eventuali
prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3.
L’impresa
autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo
deve consegnare all’abbonato, all’atto dell’allacciamento dell’impianto alla
rete pubblica, il progetto dell’impianto stesso sottoscritto da un progettista
iscritto all’albo professionale, nonché‚ una dichiarazione conforme allo schema
dell’allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale:
sia attestata la conformità dell’impianto e della sua installazione alla normativa
in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi
dell’impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate;
sia dichiarato l’esito positivo del collaudo.
4.
Copia
conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall’impresa
autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede
territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio
dell’originale all’abbonato.
5.
In caso
di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa
diffida, il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e, nell’ipotesi
di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa.
Art. 4
1.
Ai fini dell’installazione, del collaudo, dell’allacciamento
e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare
con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita
autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all’allegato
13, che fa parte integrante del presente
decreto.
Art. 5
1.
Gli
abbonati possono provvedere direttamente all’installazione, al collaudo, all’allacciamento
ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non
superiore a due linee urbane, qualora l’allacciamento alla terminazione della
rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.
Art. 6
1.
L’abbonato
consente l’accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico
munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi,
per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.
2.
Nel
caso in cui l’abbonato non permetta l’effettuazione delle verifiche, anche in
seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino
a quando l’abbonato consenta l’accesso.
3.
Qualora
si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell’abbonato,
ovvero violazione alle norme richiamate all’art. 4, il gestore può disconnettere
dalla rete l’impianto o parte di esso e/o l’apparecchiatura terminale, diffidando
contestualmente l’abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la
causa dei disservizi.
4.
Persistendo
oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino
a quando l’abbonato stesso abbia comunicato l’intervenuta regolarizzazione dell’impianto
e/o
dell’apparecchiatura.
5.
Trascorsi
sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia
pervenuta la comunicazione da parte dell’abbonato, il gestore può adottare il
provvedimento di risoluzione del contratto.
6.
Il gestore
del servizio pubblico comunica all’Ispettorato generale delle telecomunicazioni
o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei
controlli, tra l’impianto esistente e quello certificato dall’impresa autorizzata.
7.
La spesa
per l’intervento del gestore pubblico a richiesta dell’abbonato presso la sede
d’utente è a carico dell’abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti
che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.
Art. 7
1.
I nuovi
abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di
libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all’approvvigionamento
e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all’installazione, al collaudo, all’allacciamento
ed alla manutenzione dell’apparecchio telefonico principale e degli impianti
supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio
impulsi di conteggio.
Art. 8
1.
Gli
abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in
esercizio le apparecchiature di cui all’art. 7 di proprietà del gestore pubblico,
hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla
risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.
La disdetta
di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3.
Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore
pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione
delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire
nella bolletta telefonica.
4.
Per
gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi
del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza
dei contratti in corso.
ALLEGATO
13"
DISCIPLINA
RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE
DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE
DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.
Art. 1.
- 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su
tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.
2. L'autorizzazione
non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto.
Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.
Art. 2.
- 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:
a) installatori
e/o manutentori;
b) costruttori.
2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in
tre gradi:
a)
primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento
nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
b) secondo
grado:
consente le stesse operazioni del i grado relativamente ad impianti interni
con capacita, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione
di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
c) terzo
grado: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti interni
per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.
3. L'autorizzazione
per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature
terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni
costituiti dalle proprie apparecchiatura.
Art. 3.
- 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di
possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti
requisiti di idoneità:
a) classe installatori
e/o manutentori:
1) primo grado:
1.1) personale tecnico dipendente:
una unita' addetta alla progettazione degli impianti;
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
otto unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature
terminali;
1.2) strumenti
di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta all'esecuzione
dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz,
impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali,
un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede
di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche
tecniche dichiarate dal costruttore;
1.3) locali:
uffici: un
locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa
che possa contenere le varie apparecchiatura di telecomunicazioni, le attrezzature
di cantiere e di squadra;
1.4) automezzi:cinque automezzi di cui due autofurgoni;
1.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
2) secondo
grado:
2.1) personale tecnico dipendente:una unita' addetta alla direzione dei lavori;
quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle
apparecchiatura terminali;
2.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base per
ogni unìtal addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro,
reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche
tecniche
dichiarate dal costruttore; la strumentazione va inoltre integrata con quella
specifica indicata dal costruttore delle apparecchiatura;
2.3) locali: come il primo grado;
2.4) automezzi:tre automezzi di cui un autofurgone;
2.5) assicurazione:copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
3) terzo grado:
3.1) personale tecnico dipendente:una unita' addetta alla direzione dei lavori;
due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiatura
terminali;
3.2) strumenti di misura:dotazione individuale di strumentazione di base per
ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica
indicata dal costruttore degli apparati per i quali e' stata ottenuta la licenza;
3.3) locali: come il primo grado;
3.4) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
4)
i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla
installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti - di telecomunicazioni
su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono
ottenere la relativa autorizzazione;
5)
in tale
ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di
cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto
al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);
b) classe costruttori. la costruzione di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni
e, requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.
Art. 4.
- 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori,
l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale
delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere
specificato il grado di autorizzazione richiesto.
2. Tale istanza
va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:
a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e dell'artigianato
od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;
b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente
l'impresa;
c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante,
alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;
d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima
disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;
e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi;
f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale
previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;
g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto
alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:
1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori
presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado o esperienza
di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate di primo grado;
2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici
di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni
alle dipendenze di
ditte gial autorizzate di secondo o primo grado;
3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiatura
rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate;
4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo
atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;
h) ricevuta
del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per
istruttoria, delle somme:
L. 1.000.000 per il primo grado;
L. 500.000 per il secondo grado;
L. 200.000 per il terzo grado;
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.
3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione
delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.
4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature
terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma
2, lettera g).
6. Per la classe costruttori e' sufficiente la presentazione dell'istanza corredata
dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).
Art. 5.
1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato
il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda ! a provvedere al pagamento
della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della
tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e
rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della
relativa attestazione di versamento.
2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore
del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.
3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa
e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.
4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine
di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione
non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5
marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per
gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.
Art. 6.
1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione
di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine
di constatare la permanenza dei requisiti dì idoneità di cui all'art. 3.
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo
che ha disposto l'accertamento.
Art. 7.
- 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa con provvedimento dell'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari
della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso
procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o
di fallimento;
b) siano in
corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della
libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti per l'applicazione
di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
c) infrazione,
debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni
altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
d) mancanza
di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
e) inosservanza
dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale
tecnico.
2. L'efficacia dell'autorizzazione e' altresì sospesa, previa diffida ad adempiere
nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e
gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d)
ed e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di
cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati
all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.
Art. 8.
- 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione,
le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si
dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che
sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.
2. Le imprese
di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate
al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4.
3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione
con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero
comunica i motivi della reiezione della richiesta.
Art. 9.
- 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982,
citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del
presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino
alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata".
NORMATIVA SPECIFICA DI SETTORE DOWNLOAD
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